Art. 11.
(Tutela degli insediamenti storici).

      1. In forza della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali, individuati dagli strumenti di pianificazione dei comuni, delle province o delle città metropolitane e delle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, d'intesa con i competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali, sono qualificati come tali:

          a) gli insediamenti urbani storici e le strutture insediative storiche non urbane, le addizioni urbane aventi un impianto urbanistico significativo, le strutture insediative,

 

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anche minori o isolate, che presentino, singolarmente o come complesso, valore di testimonianza di civiltà, nonché le rispettive zone d'integrazione ambientale;

          b) le unità edilizie e gli spazi scoperti, siti in qualsiasi parte del territorio, aventi riconoscibili e significative caratteristiche strutturali, tipologiche e formali.

      2. Resta ferma la facoltà dei competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali di integrare l'elenco dei beni culturali, qualificati ai sensi del comma 1, con propri provvedimenti amministrativi.
      3. Le trasformazioni ammissibili e le utilizzazioni compatibili dei beni culturali qualificati ai sensi del comma 1 sono disciplinate dagli strumenti di pianificazione dei comuni, delle province o delle città metropolitane e delle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, come definite dalla legislazione regionale. Qualora siano oggetto di disposizioni immediatamente precettive e operative, definite d'intesa con i competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali, i provvedimenti abilitativi comunali conformi a tali disposizioni tengono luogo delle speciali autorizzazioni dei competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali richieste dalla legislazione vigente in materia.